Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D. 18/08/1934 n. 5261

Art. 70. - Installazioni obbligatorie nei cantieri edilizi I cantieri destinati a lavori edili di notevole importanza devono essere provvisti di una razionale latrina e di una installazione provvisoria di cucina e lavatoio.

Art. 71. - Scarico di materiali - Demolizioni È vietato gettare, tanto dai ponti di servizio, quanto dai tetti o dall'interno delle case, materiali di demolizione o altro. Tali materiali debbono essere posti in panieri o incanalati in condotti chiusi fatti scendere con le dovute precauzioni, ammucchiati nei cortili o entro gli steccati, poscia trasportati agli scarichi. Le demolizioni debbono essere eseguite in modo da evitare eccessivo sollevamento di polvere mediante sufficientibagnature.

Art. 72. - Precauzioni per assicurare la nettezza delle strade Il costruttore deve mantenere la via pubblica costantemente netta su tutta l'estensione dei suoi lavori e nelle immediate vicinanze. Le materie terrose e gli altri materiali provenienti dagli scavi e dalle demolizioni, quando non siano utilizzabili, debbono essere trasportati in giornata agli appositi luoghi di scarico pubblico. Il costruttore deve provvedere che i carri all'uopo impiegati siano siffattamente costruiti, caricati e condotti, che nessuna quantità di materiale venga spar- sa durante il tragitto. Quando si verifichi uno spargimento qualunque di materiale, deve il costruttore immediatamente provvedere al nettamento della parte della via pubblica su cui questo si è verificato.

Art. 73. - Scarichi pubblici I luoghi per gli scarichi pubblici sono fissati dall'Ufficio tecnico del Comune, sentito, ove d'uopo, l'Ufficiale sanitario, e di essi è data l'indicazione nella licenza rilasciata dal Comune. I materiali scaricati debbono essere spianati in modo tale da non lasciare cavità ed altre ineguaglianze che si prestino al ristagno delle acque.

Art. 74. - Rimozione degli steccati Immediatamente dopo il compimento dei lavori, il costruttore deve far togliere gli steccati, i ponti e le barriere posti per il servizio dei medesimi e restituire alla circolazione il suolo pubblico libero da ogni ingombro. Il proprietario che interrompa, per qualsiasi ragione, l'esecuzione delle opere, deve fare eseguire quelle ritenute necessarie per togliere eventuali sconci e pericoli per l'incolumità e l'igiene pubblica e per garantire la solidità delle parti costruite. In caso di inadempimento di tale prescrizione, il Comune può procedere alla esecuzione di ufficio, e a spese del proprietario, delle opere di cui sopra. Trascorso un mese dalla interruzione delle opere, deve cessare ogni occupazione del suolo pubblico con materiali, ponti e puntellature.

Art. 75. - Divieto di servirsi di acqua delle fontanelle pubbliche e dei canali Nessuno può servirsi, per le costruzioni, dell'acqua defluente da pubbliche fontanelle o corrente nei fossi e canali pubblici, né deviarne o impedirne il corso in qualsiasi modo, senza permesso del Comune.

TITOLO VII Disposizioni relative ai fabbricati esistenti - opere esteriori ai fabbricati

Art. 76. - Trasformazioni e restauri Salve le eccezioni espressamente previste dal presente Regolamento, deb- bono, nelle trasformazioni e nei restauri dei fabbricati esistenti, essere applicate le disposizioni relative alle nuove costruzioni.

Art. 77. - Manutenzione degli edifici esistenti I proprietari delle case sono obbligati a mantenere in buono stato i prospetti e le fronti interne riguardo agli intonaci, alle tinteggiature dei muri, agli infissi ed alle vernici; sono obbligati altresì a togliere nel più breve tempo qualunque iscrizione o imbrattamento che arbitrariamente vi sia fatto anche da altri. Il Comune può provvedere alle riparazioni necessarie per eliminare inconvenienti ai prospetti delle fabbriche in contrasto con le disposizioni precedenti, a spese del proprietario, quando questi, regolarmente diffidato, non vi provveda nei termini prefissigli.

Art. 78. - Tinteggiatura dei fabbricatiÈ vietata l'applicazione, ai prospetti dei fabbricati, di tinte che offendano l'estetica e il decoro civico, avuto riguardo alla natura dell'edificio da tinteggiare e alle caratteristiche della località nella quale esso sorge. Ai progetti di costruzione di nuovi edifici, gli interessati dovranno allegare campioni di acquerello delle tinte che intendono applicare ai fabbricati. Comunque, prima di far luogo all'esecuzione di tinteggiature o di intonaci colorati. sia delle nuove che delle vecchie costruzioni, gli interessati dovranno eseguire campioni sul posto e richiederne l'approvazione scritta, lasciando il campione di tipo in essere sul fabbricato sino all'ultimazione delle tinteggiature definitive. Salve le sanzioni previste dalle Norme in vigore, in caso di inosservanza alle disposizioni sopraccennate, il Comune potrà ordinare l'applicazione di nuove tinte e di nuovi intonaci e, in caso di inadempienza, potrà eseguire i lavori di ufficio a spese degli interessati.

Art. 79. - Tabella per la nomenclatura stradale I proprietari sono obbligati a rispettare i numeri civici e le tabelle nomenclative apposte ai fabbricati cittadini e a ripristinarli qualora siano distrutti o danneggiati. In caso di demolizione di fabbricati che non debbano essere ricostruiti, o di soppressione di porte esterne di accesso, il proprietario deve notificare al Sindaco i numeri civici degli ingressi che saranno soppressi.

Art. 80. - Esecuzione di opere in fabbricati e ville aventi carattere artistico e storico Per i fabbricati e per le ville aventi speciale carattere artistico e storico, e per quelli per i quali sia intervenuta la notificazione di cui all'art. 5 della Legge 20 giugno 1909 n. 364, l'esecuzione dei lavori tanto nell'interno quanto all'esterno, che modifichino la disposizione di parti di essi o ne alterino la forma, le linee architettoniche o le parti ornamentali, quali nuove costruzioni, sopraelevazioni, chiusure o spostamenti di vani, variazioni di cornici o di altre membrature architettoniche, nuove tinteggiature e simili, è subordinata alla osservanza delle disposizioni di cui al- l'art. 14 di detta Legge 20 giugno 1909 n. 364, e della Legge 11 giugno 1922 n. 778, avuto anche riguardo all'interesse riflesso nei rapporti dei prossimi edifici monumentali e del paesaggio. Le autorizzazioni per l'esecuzione di tali opere non possono essere rilasciate se non previo speciale consenso del Ministero delle Pubblica Istruzione. Le domande di autorizzazione debbono essere corredate da tipi particolareggiati di tutte le opere da eseguire per il restauro e per le nuove costruzioni. Tutto ciò che costituisce o completa la decorazione architettonica degli edifici di cui al presente articolo, tanto all'esterno quanto all'interno, come colon- ne, pilastri (anche se non necessari alla statica), mostre di porte o finestre, cancelli, edicole, camini, rivestimenti marmorei, pitture murali, graffiti, sculture in alto e basso rilievo, nonché statue, busti, vasi, urne o altro, facenti parte dell'architettura dell'edificio, si intende far parte integrante dell'edificio stesso e non può essere asportato, spostato, o in qualsiasi maniera modificato senza preventiva autorizzazione del Comune e consenso della Soprintendenza ai monumenti. A tale vincolo sono anche soggetti i frammenti antichi, le lapidi, gli stemmi, le mostre, i graffiti o altra qualsiasi opera di carattere monumentale o storico o che abbia altrimenti forma di bellezza, esposta da tempo alla vista del pubblico, anche se infissa o aderente a fabbriche non contemplate dal presente

articolo. Nel caso di demolizioni o trasformazioni degli immobili regolarmente autorizzate, il Sindaco può prescrivere che tali memorie siano collocate in modo conveniente nel nuovo edificio o in luoghi prossimi o conservate in pubbliche raccolte. Nel permettere demolizioni o trasformazioni di immobili, che abbiano qualche pregio artistico o storico, il Sindaco può imporre speciali condizioni, vigilare sulla esecuzione delle opere ed effettuare tutti i rilievi e calchi che creda opportuno nell'interesse della storia e dell'arte.

Art. 81. - Ritrovamento di opere di pregio artistico e storico Il proprietario dell'immobile in cui vengano eseguiti lavori, il direttore dei lavori stessi e il costruttore debbono, nel caso di ritrovamento di costruzioni, di opere e di oggetti che abbiano pregio storico od artistico, farne denuncia senza indugio e a norma di legge alle autorità competenti e al Sindaco e osservare successivamente le prescrizioni che vengono dalle predette autorità impartite.

Art. 82. - Apposizione di insegne e mostre L'apposizione di insegne, mostre anche luminose, vetrine di botteghe e cartelli indicanti ditte ed esercizio di arti, mestieri, professioni ed industrie, anche provvisori, e di qualunque altro oggetto che a qualsiasi scopo voglia esporsi o affiggersi all'esterno dei fabbricati, è subordinata all'autorizzazione del Sindaco. Tali mostre non debbono alterare in alcun modo o coprire gli elementi architettonici dell'edificio. Le mostre e vetrine debbono di regola rimanere entro il perimetro dei vani e, quando non facciano stabilmente parte del fabbricato, debbono essere applicate in modo da riuscire facilmente pulibili anche nelle parti interne. L'autorizzazione può essere rifiutata quando trattasi di edifici storici od artistici o di insieme architettonico di particolare importanza, o quando, tenuto conto della forma delle mostre, insegne e simili, nonché del materiale che si vuole impiegare e della tinteggiatura, sia riconosciuto ostarvi ragioni di pubblico decoro e di edilizia. Uguale disposizione è applicabile ai tabelloni. Per i magazzini siti su strade principali o in edifici di carattere artistico e per quelli di eccezionale importanza, anche se si trovino in istrade secondarie, dovranno essere presentati in acquarello i disegni delle tabelle e delle mostre esterne in iscala non minore di 1:20. Sono proibite le insegne e tabelle dipinte a guazzo. Gli aggetti delle mostre non debbono oltrepassare 12 cm dall'allineamento stradale. Solo in via eccezionale, quando si tratti di mostre di singolare ricchezza ed importanza artistica, possono essere autorizzati aggetti maggiori, sempreché compatibili con la larghezza delle strade o dei marciapiedi. Può essere consentito di apporre insegne a forma di banderuola di limitata sporgenza solo quando queste non rechino alcun disturbo alla viabilità, non nuocciano al decoro dell'ambiente e non alterino il diritto di veduta dei vicini. In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedano la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo o lo spazio pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire la rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a tutte loro spese, rischio e pericolo. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono revocate quando le mostre, le vetrine, le insegne (semplici o luminose) non siano mantenute pulite e in buono stato o quando, a seguito di reclamo degl'interessati, si riscontri che esse turbano il diritto di veduta dei vicini. Possono altresì essere revocate in ogni altro caso in cui il Sindaco ne ravvisi la necessità.

Art. 83. - Apposizione di cartelli e di oggetti di pubblicitàÈ proibito, senza autorizzazione comunale, collocare oggetti di qualsiasi genere fuori delle botteghe, anche a scopo di pubblicità. Il rilascio del permesso ha luogo in base a domanda e su presentazione del tipo in disegno o fotografia, riscontrato confacente al decoro e al carattere della località. È vietata l'esposizione di oggetti luminosi a scopo di pubblicità, nonché l'affissione di cartelloni di pubblicità, di iscrizioni, di pitture e simili, sui prospetti e sui fianchi delle case prospicienti piazze, piazzali, aree presso le basiliche maggiori o minori, urbane o suburbane, o presso i monumenti dell'antica Roma e sulle piazze monumentali. Sono del pari vietate l'apposizione e l'affissione di cui al comma precedente su muri e su decorazioni architettoniche delle chiese, dei palazzi e degli edifici di carattere storico o artistico nonché sulle mura o sulle porte della città. Per la pubblicità mediante cartelloni su pali entro terreno o proprietà private visibili dalle strade pubbliche o dalle linee ferroviarie, indipendentemente dal- le autorizzazioni riservate in casi speciali ad altri Enti, è necessaria l'autorizzazione comunale, che sarà accordata solo quando risulti accertato, in base a presentazione del progetto che l'estetica della località non resti in alcun modo turbata. Per le località aventi speciale interesse dal punto di vista delle bellezze naturali e panoramiche, l'autorizzazione è subordinata al nulla osta della Soprintendenza ai monumenti. Tutte le iscrizioni esposte alla pubblica vista devono essere in corretta lingua italiana. È tuttavia consentito aggiungere la traduzione in lingue straniere, sempre che il testo italiano occupi il posto principale e meglio esposto alla pubblica vista. Le insegne, i cartelli, le iscrizioni e gli oggetti di ogni specie esposti senza autorizzazione, ovvero senza l'osservanza delle norme contenute negli articoli precedenti, saranno rimossi d'ufficio a spese dei trasgressori, e, ove non siano noti, a spese dei proprietari dell'immobile, qualora questi, regolarmente diffidati, non vi provvedano nel termine loro prefisso.

 

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